Nuovo codice della nautica da diporto: regole, novità e limiti

Il prossimo 21 Ottobre saranno attive tutte le norme proposte dal nuovo “Regolamento di Attuazione del Codice della Nautica da Diporto”. Molte le novità tese a rilanciare il settore, ma si poteva fare di più

Nel celebre romanzo “Il Gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa uno dei protagonisti, Tancredi Falconeri, pronuncia una frase diventata storica . “Cambiare tutto perché nulla cambi”. Sono parole che ancora oggi ben sintetizzano la strategia di quei centri di potere che fingono di adeguarsi all’evolversi dei tempi, ma in realtà puntano a mantenere inalterate le proprie posizioni e i propri privilegi.

Una simile situazione sembra essersi innescata nel comparto della nautica da diporto con l’entrata in vigore del nuovo “Regolamento di Attuazione del Codice della Nautica da Diporto”, pubblicato il 21 Settembre dello scorso anno sulla Gazzetta Ufficiale, entrato parzialmente in vigore il successivo 21 Ottobre e attivo in tutta la sua completezza dal prossimo 21 Ottobre.

Che in Italia ci fosse da metter mano al Codice di Navigazione per aggiornarne i contenuti era risaputo, ma altrettanto nota era la ritrosia con la quale tale operazione era guardata da quanti, in maniera diretta o indiretta, operano in un settore che indipendentemente dall’arretratezza delle normative in essere aveva comunque trovato degli equilibri. Il timore che questi ultimi venissero stravolti innescando danni agli addetti ai lavori era forte e proprio per tale motivo in più occasioni proprio gli addetti ai lavori avevano invitato la Politica a muoversi con le famose “scarpe di piombo” o a non muoversi affatto.

Una situazione paradossale quindi, resa peraltro tale anche dalla necessità di conciliare due esigenze contrapposte che potrebbero riassumersi nei termini “Sicurezza” e “Business”, con la tutela della prima che non doveva andare a ledere il secondo, già di suo in crisi causa le problematiche economiche che attanagliano la Nazione e che han portato alla scomparsa di quei ceti sociali medio/alti che potevano permettersi di acquistare e mantenere un natante o una imbarcazione. Alla fine una quadra è stata comunque trovata e le normative che disciplinano l’uso e i contenuti di imbarcazioni e natanti sono state aggiornate anche se in maniera a tratti discutibile e forse anche fantasiosa e in certi casi guardando più al business che alla sicurezza.

Un esempio in tal senso la novità più eclatante introdotta dal Regolamento, l’esordio di una nuova patente siglata “D” alla quale potranno accedere anche i sedicenni per essere abilitati al comando di moto d’acqua e natanti se navigano di giorno, rispettivamente entro un miglio o sei miglia dalla costa, e risultano propulsi con motori di potenza inferiore agli 85 chilowatt, circa 115 cavalli e mezzo erogati da motori di cilindrata inferiore ai due mila e 400 centimetri cubi. La nuova patente in teoria avrebbe due obiettivi col primo, dichiarato, di avvicinare nuove e giovani leve alla nautica.

Secondo obiettivo, da capire fino a che punto condiviso dai costruttori di motori, quello far rientrare nei ranghi della legalità trasformandoli in diportisti “patentati” quell’ampia platea di cialtroni che da anni navigano motorizzando i propri natanti con i famigerati 40 cavalli depotenziati. In tale ottica non sarebbe un’iniziativa disprezzabile, ma difficilmente coglierà le sue finalità dato che il nuovo Regolamento non ha previsto anche un drastico abbassamento della potenza massima conducibile senza aver bisogno di patente, rimasto fissato nei 40 cavalli di cui sopra erogabili da cilindrate che per i quattro tempi possono arrivare a mille centimetri cubi.

A ciò si aggiunga che le modalità di conseguimento della patente “D” sono abbastanza analoghe a quelle previste per la patenta nautica “A” limitata, un iter che nella sua parte teorica è molto nozionistico prevedendo un antipatico esame finale a quiz che, se non superato, impedisce di accedere alla prova pratica. A fronte di quanto sopra, della difficile situazione economica e considerando che di sedicenni interessati alla natica ce ne sono relativamente pochi, è ipotizzabile che le nuove leve dei diportisti siano comunque sparute e probabilmente saranno interessate più che alla patente “D” alla “A” limitata, così da non avere vincoli alla potenza di bordo.

I cialtroni continueranno invece a usare i loro depotenziati col beneplacito dei costruttori, che in nome del business non si peritano di agevolare chi vuole infrangere le Leggi mettendo loro a disposizione motori troppo facili da ripotenziare, e anche delle Forze dell’Ordine quando evitano di fermare chi è visibilmente un reo. Un aspetto positivo della norma che istituisce la patente “D” invece i limiti di potenza e cilindrata. 115 cavalli per quasi tutti i costruttori rappresentano la potenza massima erogata dai rispettivi fuoribordo di cilindrata inferiore ai due mila e 400 centimetri cubi e quindi è ipotizzabile che non si inneschi una nuova corsa al depotenziamento. Nelle pagine a seguire la presentazione dei principali 115 cavalli oggi disponibili sul mercato.

Le barche in sintesi

In Italia, a livello legislativo e relativamente al diporto, il termine “barche” abbraccia due tipologie di mezzi a loro volta classificati in tre classi a seconda delle dimensioni. La classificazione principale prevede “barche a motore” e “barche a vela” considerate “natanti “ se di lunghezza inferiore o uguale a dieci metri, “imbarcazioni” se di lunghezza superiore a dieci metri e inferiore a 24 e “navi” se di lunghezza superiore a 24 metri. Ogni barca rientra poi in una categoria di progettazione che ne limita l’uso in base alle condizioni meteorologiche del momento.

La categoria “D” abbraccia barche progettate per affrontare venti fino alla forza 4 della scala Beaufort e onde fino a 30 centimetri, la categoria “C” alza i limiti del vento a forza 6 e l’altezza delle onde a due metri, la “B” permette di affrontare, se si ha il pelo per farlo, venti forza 8 e onde alte fino quattro metri e la “A” di tentare il suicidio navigando con venti forza 8 e onde alte più di quattro metri.

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